Roma Nord – Super Bonus 110
Roma Nord – Super Bonus 110
Super Bonus 110 – come funziona?
Il SUPER BONUS 110 è una detrazione dall’imposta riservata principalmente alle persone fisiche, quindi l’Irpef (solo in alcuni rari casi anche alle società) del 110% di alcune spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (la scadenza è prorogabile al 31 dicembre 2022 se entro la data del 30 giugno sono stati effettuati e pagati più del 30% dei lavori in programma). Per esempio se la spesa per i lavori che rientrano nel Superbonus è di 10.000 euro l’importo che si avrà indietro, con la detrazione dall’imposta, sarà di 11.000 euro, in 5 rate annuali (non in 10 come per i bonus ristrutturazione già esistente e tutt’ora vigenti). per poter recuperare questi soldi occorre non solo avere l’imposta, ma che questa sia sufficiente per recuperare la detrazione. Cioè se si ha una capienza d’imposta di 3.000 euro annui, e la rata annua di rimborso ammonta a 7.000 euro, si recuperano solo 3.000 euro.
A CHI è DESTINATO?
L’ambito di applicazione del Super bonus 110 comprende i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (massimo due) fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, oltre gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (con scadenza per la richiesta estesa al 30 giugno 2023 e proroga al 31 dicembre se al 30 giugno sono stati effettuati e pagati almeno il 60% degli interventi) le ONLUS e le associazioni e società sportive dilettantistiche.
COME FUNZIONA?
Circa l’82% degli edifici residenziali italiani è stato costruito tra gli anni ’50 e ’70 e sono obsoleti dal punto di vista energetico: questo bonus, quindi, è una grande opportunità.
I lavori, però, devono portare a un miglioramento di 2 classi energetiche (una se l’immobile è già nella penultima classe possibile).
La classe top è la A4, mentre la G, che rappresenta circa il 50% degli edifici residenziali, è la peggiore. Per questo bisogna attenersi a procedure, limiti tecnici e di spesa e condizioni rigorose che non sono sempre facili da rispettare e che, se parzialmente disattesi, potrebbero non dare diritto alla detrazione.
Bisogna capire a priori se si potrà conseguire il risultato finale attraverso le modalità richieste e non rischiare di scoprire, a fine lavori, che il Superbonus non verrà concesso o lo si potrà ottenere solo in parte perché, per esempio, insieme agli interventi agevolati al 110% si sono eseguiti anche lavori con bonus solo al 50%.
CI SONO DEI LIMITI DI SPESA?
Per gli interventi di isolamento termico sugli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
30.000 euro per singola unità immobiliare.
Per gli interventi antisismici (sisma bonus), gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:
96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;
96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascuno edificio (condomini).
CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (definito sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Ai fini dell’opzione per la cessione e per lo sconto in fattura è necessario acquisire:
Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
IMPORTANTI AGGIORNAMENTI – PROROGHE IN VISTA
Villette unifamiliari chiesta proroga
La detrazione del superbonus 110% continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%:
- per le villette unifamiliari possedute da persone fisiche e le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici con più unità
Per la condizione dell’effettuazione dei lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo si deve trattare di lavori realmente realizzati e non di semplice pagamento delle spese, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicare sul sito il 3 febbraio 2022
Per tali interventi è notizia di oggi che è stata chiesta con interrogazione 5/07776 a risposta immediata in VI Commissione (Finanze), da un gruppo di deputati della Lega la proroga. Ha risposto il sottosegretario al Mef confermando che la proroga per le unifamiliari sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2022 e quindi non potrà arrivare prima della fine di aprile. La richiesta chiede di spostare la scadenza al 31 dicembre 2022 senza la condizione del 30% dei lavori al 30 giugno 2022.
VINCOLO SAL DEL 30%
Attualmente il Superbonus 110% per le villette unifamiliari prevede che sia rispettata una percentuale minima (30%) sullo stato di avanzamento dei lavori entro il mese di giugno del 2022, spartiacque tra chi rispetterà il requisito e chi, invece, sarà escluso dal bonus. Con l’apertura del governo, i termini si allungheranno, forse fino a fine anno. Anche se Leu e Articolo Uno, invece, hanno chiesto almeno fino al 31 ottobre.
https://www.governo.it/it/superbonus